AI ACT

Il riconoscimento facciale in Italia by Filippo Venturi

Fotografia dal lavoro “Faceless Generation” di Filippo Venturi

Il riconoscimento facciale in Italia potrebbe essere utilizzato anche su persone che non hanno commesso alcun reato.

Lo schema di decreto con cui il Governo intende adeguare la normativa italiana all’AI Act europeo al momento prevede che, in luoghi o durante eventi considerati sensibili (ad esempio stazioni, concerti, manifestazioni o grandi eventi), i sistemi di videosorveglianza possano raccogliere e conservare temporaneamente i dati biometrici delle persone presenti.

Questi dati potrebbero rimanere memorizzati fino a sette giorni. Se nel frattempo venisse accertato un reato, potrebbero essere utilizzati per cercare e identificare il sospettato; altrimenti dovrebbero essere cancellati. Nel sistema ipotizzato dal decreto, però, questa elaborazione potrebbe avvenire automaticamente su tutte le persone che entrano in un determinato luogo, prima che sia stato commesso un reato e indipendentemente dall’esistenza di sospetti nei loro confronti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene che questo passaggio non sia coerente con l'AI Act. Il regolamento europeo consente infatti il riconoscimento facciale a posteriori alle forze dell’ordine per effettuare ricerche mirate, collegate a un reato già avvenuto e rivolte a persone sospettate. Non autorizza, invece, la creazione preventiva e indiscriminata dei dati biometrici di chiunque attraversi uno spazio pubblico. La differenza è sostanziale.

Una cosa è conservare le registrazioni di una telecamera e, dopo un reato, analizzare soltanto le immagini pertinenti alla ricerca di uno specifico sospettato. Un’altra è estrarre in anticipo i dati biometrici di migliaia di persone non sospettate né indagate, nell’eventualità che nei giorni successivi possa accadere qualcosa. Nel primo caso esiste un’indagine e si cerca una determinata persona. Nel secondo, l’intera popolazione presente in un luogo viene preventivamente resa identificabile.

Per questo il Garante ha chiesto che l’elaborazione biometrica avvenga esclusivamente dopo la commissione di un reato, sulle registrazioni già esistenti e in presenza di una specifica necessità investigativa. Ha inoltre avvertito che formule molto ampie come “esigenze di ordine e sicurezza pubblica” potrebbero legittimare una raccolta massiva e sproporzionata dei dati biometrici.

l parere del Garante sullo schema di decreto è complessivamente favorevole, ma pone come condizione la modifica di questo e di altri aspetti. Vedremo quindi se e come il testo verrà corretto prima dell’approvazione definitiva.